giovedì 19 aprile 2007

GLI ORGANI COSTITUZIONALI

Il Parlamento

Il Parlamento esprime la volontà popolare, fa le leggi, elegge il capo dello stato, accorda la fiducia al governo. Proprio per la sua “centralità”, la nostra è una Repubblica Parlamentare.
La principale funzione del Parlamento è quella legislativa, cioè l’emanazione di leggi costituzionali e ordinarie.
· Costituzionali sono le leggi che modificano o integrano la Costituzione.
· Ordinarie sono le leggi che regolano l’andamento della vita sociale.
Il Parlamento italiano è composto da due camere, che hanno gli stessi poteri, identiche funzioni e una pari durata di 5 anni (bicameralismo perfetto): la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.
La Camera è formata da 630 deputati. Sono elettori i cittadini che abbiano raggiunto 18 anni (elettorato attivo); sono eleggibili tutti coloro che abbiano raggiunto 25 anni (elettorato passivo).
Il Senato è formato da tre categorie di senatori:
· elettivi: sono 315 e restano in carica cinque anni. Sono elettori i cittadini che abbiano compiuto 25 anni; sono eleggibili coloro che abbiano compiuto 40 anni;
· di nomina presidenziale: sono 5 senatori a vita che vengono nominati dal presidente della repubblica per meriti particolari;
· di diritto: sono gli ex presidenti della repubblica e restano in carica a vita.
Le due camere esercitano la loro attività del tutto indipendenti l’uno dall’altro, salvo alcuni casi.
Le sedute comuni di camera e senato sono dirette dal presidente della camera dei deputati.
La camera e il senato, possono essere sciolti dal capo dello stato prima della scadenza normale, tranne che negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco).
La volontà del Parlamento si manifesta a maggioranza, che può essere semplice, relativa, assoluta e qualificata:
· semplice: quando una proposta ottiene la maggioranza dei voti;
· relativa: nei casi di votazioni per designare una o più persone a determinate cariche;
· assoluta: quando la proposta ottiene almeno la metà più uno dei voti dei componenti della camera o del senato;
· qualificata: quando una proposta riporta un numero di voti corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge.
Le votazioni possono avvenire in due modi: per scrutinio palese (appello nominale e alzata di mano) e per scrutino segreto (con le schede e con l’urna).
I deputati e i senatori non sono perseguibili, per cui, non possono essere sottoposti a sanzioni penali, civili o disciplinari neanche dopo la cessazione dalla carica.
Questa garanzia di insindacabilità, permanente, copre ogni espressione di opinione politica dentro e fuori del Parlamento.
Un’altra garanzia è l’immunità, cioè il divieto di arresto e di perquisizione personale o domiciliare, senza l’autorizzazione della camera alla quale appartengono (autorizzazione a procedere).
Infine le due camere, godono dell’immunità della sede, per cui nessun pubblico funzionario può entrarvi senza l’autorizzazione dei rispettivi presidenti.


Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale al di sopra di ogni maggioranza parlamentare e di ogni parte politica.
Quale custode e garante del nostro sistema democratico, può inviare messaggi alle camere; può sospendere la promulgazione di una legge; può sciogliere le camere o una sola di esse. Il presidente interviene con la sua autorità e il suo prestigio nei momenti più difficili della vita del paese, come in occasione di una crisi di governo.
Il capo dello stato è dunque l’organo rappresentativo, di coordinamento e di equilibrio del nostro sistema costituzionale.
Egli viene scelto da un collegio elettorale formato da tutti i parlamentari riuniti in seduta comune, ai quali si aggiungono tre rappresentanti per ciascuna regione (58 delegati regionali). La votazione avviene a scrutinio segreto; ogni elettore può scrivere sulla sua scheda il nome di un qualsiasi cittadino italiano, purché abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici. Per i primi tre scrutini è richiesta la maggioranza dei due terzi degli elettori; dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il Presidente eletto giura davanti al Parlamento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione. Egli resta in carica 7 anni e può essere rieletto. In caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal presidente del senato.
Particolari prerogative sono assicurate al Capo dello Stato, tali da conferirgli il massimo prestigio e la più completa indipendenza. Egli si avvale di funzionari civili e militari addetti alla sua persona che hanno il compito di assisterlo nelle sue funzioni.


Il Governo

Il Governo è il titolare del potere esecutivo ed è l’organo che imprime la direzione politica a tutta la vita dello Stato e del Paese.
Esso è composto dal Presidente del Consiglio e dai singoli ministri. Sia il presidente del consiglio che i ministri sono nominati dal capo dello stato, nelle cui mani devono giurare fedeltà alla repubblica.
La scelta del presidente del consiglio cade sulla persona che goda la fiducia di una ben delineata maggioranza parlamentare.
Il Presidente della Repubblica giunge alla raccolta degli elementi che motivano la sua decisione mediante le consultazioni.
Entro dieci giorni dalla sua formazione, il governo deve presentarsi alle camere per esporre il programma e chiedere il voto di fiducia. La votazione avviene per appello nominale, ossia con voto palese, perché ogni parlamentare deve assumersi la responsabilità dell’atto che compie.
Il presidente del consiglio dirige la politica generale del governo e ne è responsabile; mantiene l’unità d’indirizzo politico dell’esecutivo, promuove e coordina l’attività dei ministri.
Il consiglio dei ministri ha specifiche attribuzioni: decide su questioni di ordine pubblico e di alta amministrazione. Entro certi limiti ha anche competenza legislativa, in quanto può presentare proposte di legge e può emanare provvedimenti legislativi, che però debbono essere prima autorizzati dal parlamento.
I ministri agiscono nell’ambito del ministero a ciascuno assegnato per attuare le decisioni prese dal consiglio dei ministri. Hanno responsabilità politica, civile e penale.


La Magistratura

La Magistratura è formata dall’insieme dei giudici che hanno il compito di amministrare la giustizia.
I principi fissati dalla Costituzione a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici sono:
· i giudici sono soggetti solo alla legge;
· la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere;
· le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso;
· i magistrati sono inamovibili.
Il consiglio superiore della magistratura C.S.M., presieduto dal capo dello stato, è l’organo che decide tutto ciò che concerne le assunzioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, escludendo ogni interferenza degli altri poteri.
Il consiglio superiore della magistratura, posto al vertice dell’ordinamento giudiziario, è composto di 33 membri.
· 3 di diritto, cioè il presidente della repubblica, il presidente e il procuratore generale della corte di cassazione;
· 30 elettivi, dei quali 20 eletti dai magistrati (giudici togati), 10 eletti dal parlamento in seduta comune (giudici laici).
I giudici elettivi durano in carica 4 anni e non possono essere subito rieletti.

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è un apposito organo creato dai padri fondatori del nostro sistema repubblicano, affinché garantisse i cittadini contro eventuali abusi di potere.
Le decisioni della corte sono richieste dal giudice ordinario. Questi infatti, se nel corso del processo rileva che una legge può essere in contrasto con la Costituzione, si appella alla corte costituzionale perché valuti la questione e stabilisca se la legge è legittima o illegittima.
La corte costituzionale si compone di 15 membri:
· 5 nominati dal parlamento;
· 5 nominati dal presidente della repubblica;
· 5 nominati dai più alti magistrati appartenenti alla corte di cassazione, al consiglio di stato, alla corte dei conti.
Tutti i giudici restano incarica 9 anni. Quando la corte è chiamata a giudicare il capo dello stato, ai quindici giudici normali si aggiungono altri 16 giudici aggregati. Questi sono tratti a sorte da un elenco di cittadini che viene compilato ogni 9 anni dal parlamento riunito in seduta comune.

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