giovedì 19 aprile 2007

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE ITALIANA

Sociologia

Lo Statuto albertino fu emanato da Carlo Alberto, re del Regno di Sardegna, il 4 marzo 1848 come “legge fondamentale ed irrevocabile” che sostituiva l’ordinamento monarchico costituzionale alla monarchia assoluta nello stato piemontese. Con la formazione del Regno d’Italia, divenne la legge fondamentale del nuovo Stato e restò in vigore fino al 1 gennaio 1948.
to albertino si componeva di 81 articoli 22 dei quali erano riservati per definire le prerogative del re al quale era attribuito il potere esecutivo, la nominale sovrintendenza del potere giudiziario, la partecipazione al potere legislativo insieme al Parlamento.
Il sistema di rappresentanza era bicamerale: il Senato era composto da membri nominati a vita dal re; alla Camera dei deputati accedevano i rappresentanti della nazione, votati in base a una legge elettorale che non era inclusa nello Statuto. Erano garantiti i diritti fondamentali dei cittadini e l’inviolabilità della proprietà individuale.
Si adattò ai mutamenti sociali e istituzionali che derivarono sia dall’unificazione dell’Italia, sia dall’estensione del diritto di voto, sia dal passaggio nel 1922 dallo stato liberale a quello fascista.
I principi essenziali dello Statuto albertino sono:
· la libertà di pensiero, di parola e l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge;
· il potere esecutivo riservato esclusivamente al re; il potere legislativo condiviso con il parlamento; il potere giudiziario affidato a magistrati di nomina regia;
· la responsabilità dei ministri solo di fronte al re;
· la dichiarazione della religione cattolica come “ religione di Stato”.
Lo Statuto era caratterizzato dal fatto di essere:
- una costituzione concessa: lo Statuto non era frutto di una collaborazione con il popolo;
- una costituzione flessibile: lo Statuto poteva essere modificato con leggi ordinarie. La sua elasticità permise il passaggio da una forma costituzionale pura ad una parlamentare; non garantì le libertà democratiche e permise il passaggio al regime fascista in modo formalmente legale;
- una costituzione monarchica: la struttura dello Stato era di tipo monarchico;
- una costituzione rappresentativa: la camera dei deputati era un’assemblea eletta;
- una costituzione confessionale: nella fase iniziale lo Statuto prevedeva come sola religione di stato quella cattolica.

La forma di governo introdotta con lo Statuto albertino non era fondata su una netta separazione dei poteri:
· il sovrano aveva il potere esecutivo;
· il Parlamento, composto da due camere (Camera dei deputati e Senato), condivideva con il re la titolarità del potere legislativo. Le due camere non erano poste su un piano di parità: aveva maggiori poteri la Camera dei deputati;
· ai giudici era affidato il potere giudiziario.

Con le leggi fasciste del 1925, lo Statuto albertino venne notevolmente alterato, al punto da rendere la struttura stessa dello Stato di tipo autoritario-totalitario. La modifica statutaria, finiva per attribuire una posizione di preminenza giuridica al Primo ministro rispetto ai singoli ministri.
A questo importante cambiamento istituzionale seguì, nel 1939, la sostituzione della Camera dei deputati con la Camera dei fasci. In pratica la Camera era formata in parte dai Consiglieri nazionali e in parte dai membri del Gran consiglio del fascismo.
Così la Camera, divenuta assemblea permanente, si formava in seguito alla nomina o alla decadenza dalle suddette cariche, senza dover ricorrere, per il suo rinnovo, a periodiche consultazioni elettorali.
Le riforme legislative in atto determinarono il progressivo instaurarsi di un regime di governo totalitario, basato sul riconoscimento di un unico partito, quello fascista.
La crisi costituzionale seguita alle vicende belliche che sconvolsero il paese si aprì il 25 luglio 1943 con la revoca di Mussolini da capo del Governo; questa fu avviata per iniziativa del re e fu sostenuta dallo stesso Gran consiglio, che affidava in via provvisoria il potere esecutivo al maresciallo Badoglio.
Con il decreto del 2 agosto il re stabilì lo scioglimento della Camera dei fasci accelerando il crollo di un regime.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre, l’Italia restava divisa in due: al nord, ancora in mano ai tedeschi con il regime fascista; al sud, occupato dagli anglo-americani, veniva ripristinato l’ordinamento monarchico.
Per sanare questa frattura, nell’aprile del 1944 si giunse a un accordo tra i comitati di liberazione nazionale e Vittorio Emanuele III, proclamando la tregua istituzionale. Intanto, prima della ritirata delle forze tedesche dall’Italia, il 5 giugno 1944 il re affidava al figlio Umberto la luogotenenza del Regno, attribuendogli i poteri di capo dello Stato. Il luogotenente generale accettò il principio che fosse rimessa al popolo la libera scelta circa la forma istituzionale monarchica o repubblicana, così il 2 giugno 1946 ci fu il referendum, al quale tutta la popolazione italiana fu convocata per la scelta fra monarchia e repubblica, in questo modo fu proclamata la Repubblica. Dopo il referendum, il 25 giugno 1946, si riunì l’Assemblea Costituente (assemblea formata da 556 membri, per approvare la nuova Costituzione repubblicana) che affidò la redazione della nuova Costituzione repubblicana a una commissione formata da 75 deputati, ( suddivisa in tre sottocommissioni, rispettivamente incaricate di elaborare le diverse parti dell’intero progetto costituzionale), che concluse i lavori, in seduta plenaria, il 22 dicembre 1947 con l’approvazione a scrutinio segreto del testo definitivo.
La promulgazione da parte del capo dello Stato provvisorio Enrico de Nicola, dopo cinque giorni, e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, permisero l’entrata in vigore della nuova Costituzione il 1° gennaio 1948.

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1948, fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell’Assemblea costituente Umberto Terracini.
La Costituzione è composta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.
· I principi fondamentali (art. 1-12).
· Parte prima (art. 13-54) riguarda i diritti e i doveri dei cittadini.
· Parte seconda (art. 55-139) è la parte più estesa della Costituzione. In questa sezione sono stabiliti i poteri, la composizione e la nomina degli organi fondamentali dello Stato.
Gli organi costituzionali sono:
· il Parlamento;
· il Presidente della Repubblica;
· il Governo;
· la Magistratura;
· la Corte Costituzionale.
La Costituzione è caratterizzata dal fatto di essere:
- una costituzione compromesso: l’articolazione della Carta costituzionale si fonda sull’accordo fra i diversi partiti del Comitato di liberazione nazionale. Il compromesso raggiunto permette un equilibrio, che dà il giusto peso sia alle esigenze di riconoscere e garantire le libertà sia a quelle di realizzare uno Stato sociale;
- una costituzione lunga: il testo costituzionale indica le linee fondamentali dell’ordinamento dello Stato, definisce i diritti fondamentali, organizza i diversi aspetti della società;
- una costituzione votata: il testo costituzionale è approvato da un’Assemblea costituente eletta dal popolo;
- una costituzione rigida: a differenza dello Statuto albertino, essa può essere modificata solo attraverso un procedimento speciale. Ciò fornisce una garanzia al mantenimento delle libertà democratiche;
- una costituzione laica: tutte le fedi religiose, se in linea con il nostro ordinamento, hanno uguale diritto di esistere e operare sul territorio nazionale;
- una costituzione pluralista: lo Stato riconosce e tutela le diverse forme nelle quali si esprimono le molteplici sfaccettature della società;
- una costituzione liberale; i principi di libertà sono riconosciuti e garantiti dall’ordinamento;
- una costituzione sociale: lo Stato interviene in modo diretto per garantire l’uguaglianza fra i cittadini.

1 commento:

Unknown ha detto...

grazie a questa pagina sn riuscito a fr il compito x dmn...
speriamo bn :)

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